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Vaticanum II: Munus e Potestas e l'Ordinazione Episcopale

Simposio sul Vaticano II. Traduzione Italiana della conferenza

Artikel Vaticanumii - gepubliceerd: dinsdag, 24 maart 2026 - 5084 woorden
Ordinazione Episcopale
Ordinazione Episcopale

Gli argo­menti che tratteremo in questa conferenza sono attual­mente di grande attualità, sia per le questioni sollevate dal Sinodo sulla sinodalità, sia per le ordinazioni epis­co­pali previste dalla Fraternità Sacerdotale San Pio X. Tutto ciò riguarda la communio all’interno della Chiesa.

Il concetto di communio è stato definito dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nel 1992 come il nucleo fon­damentale per la comprensione dell'ecclesiologia del Concilio Vaticano II ed è stato quindi preso come punto di partenza da questo Dicastero per un do­cu­mento specifico, Communionis notio.[1] Communio indica che i fedeli formano una comunità, con caratte­ristiche proprie che sono descritte più dettagliata­mente nella Costituzione dogmatica Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Un aspetto importante di tale communio è che tutti i fedeli, compresi i laici, partecipano alla missione della Chiesa, già in virtù del loro battesimo e della loro cresima: “L'apostolato dei laici è una partecipazione alla missione salvifica della Chiesa, alla quale tutti sono inviati dal Signore attraverso il battesimo e la cresima” (LG 33, 2; AA 2). Per apostolato si intende ogni impegno che orienta il mondo verso Cristo (cfr. AA2). I laici possono inoltre essere chiamati dalla gerarchia a svol­gere determinati compiti, per i quali ricevono una missione (cfr. LG 34). Da un lato, quindi, c'è la deputazione che ricevono attraverso i sacra­menti del battesimo e della cresima, dall'altro c'è la missione da parte della gerarchia che inse­risce l'esercizio di compiti, affinché siano svolti in communio e in nome della Chiesa. Qualcosa di simile vale anche per il ministero ordinato e in particolare per il ministero epis­co­pale, come vedremo.

Allo stesso tempo, attual­mente si verifica il fatto che la Fraternità Sacerdotale San Pio X ritiene lecito proce­dere all’ordinazione di vescovi senza mandato del Papa, sebbene il Codice di Diritto Canonico stabilisca che sia il vescovo che confe­risce l’ordinazione sia colui che la riceve incorrono in una scomunica riservata alla Sede Apostolica.[2] La Fraternità Sacerdotale da un lato dichiara di riconoscere il ministero di Pietro e del Papa, dall'altro ritiene di non dover obbedire a queste disposizioni a causa della situazione della Chiesa. Come vedremo, questa posizione della Fraternità Sacerdotale è legata a un’interpretazione della communio e del significato dell'ordinazione epis­co­pale, il rapporto tra ordinazione e giu­risdizione, così come insegnata dal Concilio Vaticano II.

I tre munera Christi

La Costituzione dogmatica Lumen Gentium utilizza una classificazione schematica dei compiti principali di Gesù Cristo che vengono esercitati dalla e nella Chiesa, ovvero i tre “munera Christi”: il munus sanctificandi (la funzione, il dono di santificare), il munus docendi (la funzione, il dono di insegnare) e il munus regendi (la funzione, il dono di governare). Il termine “munus” può significare sia compito che dono, poiché si tratta di ciò che viene trasmesso nei sacra­menti, un dono o un'offerta che è allo stesso tempo un incarico, un compito. Questa classificazione viene utilizzata come principio strutturale e ricorre più volte quando la Costituzione descrive i compiti prima di tutti i fedeli, poi dei vescovi (cfr. LG 24-27), dei sacerdoti (cfr. LG 28), dei diaconi (cfr. LG 29) e dei laici (cfr. LG 34-36). In questo modo viene indicata la partecipazione di tutti i membri del popolo di Dio alla missione di Cristo. Risulta così evi­dente che tutti i fedeli realizzano la missione di Cristo e che ciascuno è chiamato a parteciparvi a modo suo e nel proprio ambito. Oltre alla specificità di ogni vocazione, viene così sottolineato anche l'aspetto comune - e quindi la communio di tutti i cre­denti -: tutti partecipano all'unica missione di Cristo.

All'interno della teologia cattolica, questa descrizione dei tre “munera Christi” era stata introdotta da un pro­tes­tante convertito al cattolicesimo: il professore di diritto canonico del XIX secolo George Phillips (1804-1872). Nelle pubblicazioni pro­tes­tanti questa tripartizione era stata utilizzata per indicare i poteri (potestates) che Gesù, dopo la sua risurrezione, aveva conferito ai ministri della Chiesa. Phillips diede a questa tripartizione un'interpretazione cattolica dopo la sua conversione al cattolicesimo, scrivendo e insegnando che questi poteri erano stati affidati da Cristo al Papa, il vicario di Cristo sulla terra, e che questi poteri flui­vano dal papa “come attraverso un canale” a tutti i membri della Chiesa.[3] Qui si nota anche l'importante differenza con la dottrina del Concilio Vaticano II, che riprende la tripartizione di Phillips, ma non come qualcosa che viene dato dal Papa, bensì nei sacra­menti e non come potere (potestas) ma come dono (munus). Il riferi­mento all'opera di Phillips può quindi diventare fonte di confusione, una confusione che vedremo effettiva­mente nell'approccio della Fraternità Sacerdotale San Pio X, di cui parleremo più avanti. Per il significato dei tre munera nel Concilio Vaticano II dobbiamo piuttosto tornare alla Sacra Scrittura. Gesù Cristo vi appare come sacerdote, re e profeta e la Prima lettera di Pietro si rivolge ai fedeli nello stesso spirito: “Voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una nazione santa, un popolo che Dio si è acquistato” (1 Pt 2,9; cf. Apc. 1, 5-6). Il Concilio non si basa su un particolare teo­logo o canonista, ma piuttosto su questo fon­damento biblico.

La sacra­mentalità dell'ordinazione epis­co­pale

Una delle dichiarazioni più solenni del Concilio Vaticano II riguarda l'ordinazione epis­co­pale. LG 21 insegna solen­ne­mente (“Docet autem Sancta Synodus”) che attraverso l'ordinazione epis­co­pale viene comunicata la pienezza del sacra­mento dell’ordine.[4] Con ciò, questo Concilio ha indicato che l'ordinazione epis­co­pale è sacra­mentale e confe­risce la pienezza del sacra­mento dell’ordine, al quale partecipano in modo subordinato il presbitero nel grado del presbiterato (cfr. LG 28) e il diacono, ordinato “ad ministerium” (per il ministero, LG 29).

Questa constatazione era estrema­mente importante perché fino ad allora il carattere sacra­mentale dell'ordinazione epis­co­pale e diaconale era tal­volta messo in dubbio e l'ordinazione diaconale e epis­co­pale erano viste solo come un'occasione in cui veni­vano conferiti poteri giu­risdizionali. G. van Noort scrisse nel suo com­mento De Sacra­mentis (1930) che l'opinione che consi­derava sacra­mentale l'ordinazione epis­co­pale era la più diffusa. Allo stesso tempo, egli indicò che molti (“plures”) ritene­vano che il presbiterato e l'epis­co­pato fossero due ordinazioni distinte, con cui probabil­mente intendeva dire che tali autori non le consi­dera­vano come una partecipazione gradual­mente diversa all'unico sacra­mento dell’ordine. Van Noort riteneva che l'ordinazione diaconale fosse sacra­mentale, ma il noto professore della Pontificia Università Gregoriana, il prof. Jean Beyer s.j., nel decennio prece­dente il Concilio Vaticano II, aveva una visione diversa.[5]

La dichiarazione del Concilio Vaticano II sull'ordinazione epis­co­pale indica come base dell'autorità all'interno della Chiesa, e del potere ad essa connesso, la ricezione del sacra­mento dell'ordine. Lumen Gentium esclude che l'ordinazione epis­co­pale sia solo una concessione cerimoniale di poteri giu­risdizionali da parte dell'autorità ecclesiastica. Lumen Gentium definisce il potere esercitato dai ministri ordinati “sacra potestas” (LG 27) e indica che il presbitero, attraverso il sacra­mento dell’ordine, è consacrato per annunciare il Vangelo, pascere i fedeli e celebrare il culto divino (cfr. LG 28).

Munus e potestas

Le facoltà presbiterali ed epis­co­pali tro­vano dunque un fon­damento certo nel sacra­mento dell'ordine ricevuto. Tuttavia, non tutta la potestà epis­co­pale viene conferita esclusiva­mente dal sacra­mento dell'ordine.

Lumen Gentium 21 dis­tingue tra i tre “munera” (doni o compiti; munus sanctificandi, munus docendi, munus regendi) e la “potestas” (potere) che per sua natura (“natura sua”) può essere esercitata solo “in hierarchica communione” (LG 21, 2; cfr. 22,1). Il termine “munus” è utilizzato per indicare ciò che viene conferito dal sacra­mento. Esso è descritto dalla Lumen Gentium 21 come: la tras­missione del dono dello Spirito Santo (“donum spirituale tradi­derunt”) o anche: la comunicazione della grazia dello Spirito Santo e l'impressione del sacro carattere (indelebile) (“... gratiam Spiritus Sancti ita conferri et sacrum characterem ita imprimi...”). Mediante l'imposizione delle mani e le parole della consacrazione viene impresso un sacro carattere in modo tale che i vescovi possano agire come Cristo Maestro, Pastore e Sommo Sacerdote e agire in Sua persona (LG 21, 22 in fine). I munera trasmessi nell'ordinazione sono quindi doni spirituali per lo svolgi­mento di determinati compiti, per diventare simili a Cristo. La distinzione tra munus e potestas serve a indicare che il munus trasmesso sacra­mental­mente non è un potere pronto per l’esercizio (“potestas ad actum expedita”), secondo la Nota Explicativa Praevia (n. 2) aggiunta alla Lumen Gentium.

Questa esposizione sul rapporto tra ordinazione e giu­risdizione, munus e potestas, riveste un'importanza particolare per il dia­logo con le Chiese orientali. L'approccio del Concilio sottolinea l'importanza dell'aspetto sacra­mentale come base per l'esercizio della potestà epis­co­pale; tale potestà, infatti, non può essere ricondotta esclusiva­mente a una concessione di giu­risdizione da parte del Papa. Allo stesso tempo, il concetto di “communio hierarchica”, che indica la necessità della comunione con il papa e il collegio epis­co­pale, assume un significato importante e centrale nella visione del Concilio sulla Chiesa e sul ministero epis­co­pale.[6]

Communio hierarchica

Affinché il munus diventi un potere concreto, è necessaria la communio. Se il papa non concede la communio, i vescovi non possono essere ammessi al loro ministero (cfr. LG 24 in fine). È attraverso l’ordinazione sacra­mentale e la communio gerarchica con il papa, capo del collegio epis­co­pale, e con i membri di tale collegio, che un vescovo diventa membro del collegio epis­co­pale (“Membrum Corporis epis­co­palis aliquis constituitur vi sacra­mentalis consecrationis et hierarchica communione cum Collegii Capite atque membris”, LG 22, 1). Lumen Gentium utilizza l'espressione “communio hierarchica” quando si rife­risce al vescovo o al collegio epis­co­pale nella loro comunione con il papa, comunione che, secondo la Nota Explicativa Praevia n. 4, è una condizione necessaria per l'agire - l'esercizio della potestà - da parte di un vescovo o di una conferenza epis­co­pale (cfr. LG 21. 22; CD 5). Il Concilio dis­tingue così un aspetto sacra­mentale-ontologico che non può essere esercitato senza una disposizione o concessione canonico-giuridica.[7] È quindi evi­dente che il munus deve essere chiara­mente distinto dalla potestas. Così, nell’ordinazione epis­co­pale, l’ordinato riceve i doni spirituali, la conformazione a Gesù Cristo; attraverso la nomina che gli confe­risce il Papa, egli diventa vescovo di una determinata diocesi o riceve un altro incarico attraverso il quale il munus diventa potestas concreta.

Il punto di vista della Fraternità Sacerdotale San Pio X

La corretta comprensione dei munera comunicati nell'ordinazione gioca un ruolo nella difesa delle ordinazioni epis­co­pali senza mandato papale della Fraternità Sacerdotale San Pio X (FSSPX). Secondo il ragiona­mento della Fraternità Sacerdotale, tali ordinazioni non sarebbero scismatiche e non comporterebbero la scomunica prevista dal diritto canonico in tali casi, poiché non viene concessa la giu­risdizione che deve provenire dal papa. Coloro che invece consi­derano queste ordinazioni scismatiche, secondo questa Fraternità Sacerdotale, si baserebbero sull'affermazione della Lumen Gentium 21 che, secondo essa, non corrisponde alla dottrina tradizionale della Chiesa:

La costituzione Lumen Gentium sulla Chiesa enuncia al capitolo III, n° 21, che il potere di giu­risdizione è conferito dalla ordinazione epis­co­pale contemporanea­mente al potere d’ordine. Il decreto Christus Dominus, sull'ufficio pas­to­rale dei vescovi nella Chiesa, enuncia il medesimo principio nel suo Preambolo al n° 3. Tale affermazione è ripresa dal Codice di Diritto Canonico del 1983, al canone 375 § 2.

Secondo la Fraternità Sacerdotale, LG 21 insegna quindi che l'ordinazione epis­co­pale confe­risce sia il potere dell’ordine che il potere di giu­risdizione. Questa affermazione sarebbe contraria alla dottrina tradizionale della Chiesa. Questa presa di posizione della Fraternità Sacerdotale prescinde quindi la distinzione tra munus e potestas, che nella Nota Explicativa Praevia viene ulterior­mente illustrata come realtà distinte. La Fraternità Sacerdotale afferma quindi - erronea­mente! - che Lumen Gentium riflette una dottrina non cattolica perché il do­cu­mento conciliare non dis­tinguerebbe tra giu­risdizione e ordinazione! Secondo la Fraternità Sacerdotale, l'scommunicazione si incorre solo appropriandosi della giu­risdizione in contrasto con la volontà del Papa, ma questo non sarebbe il caso delle ordinazioni epis­co­pali all'interno della FSSPX.[8]

In questo modo, la dottrina del Concilio Vaticano II non viene affatto esposta corretta­mente dalla Fraternità sacerdotale. Il Concilio dis­tingue infatti tra i munera, che sono conferiti dall'ordinazione, e la giu­risdizione, che confe­risce la potestas concreta. Tuttavia, il munus e la potestas non possono essere separati in modo tale che ciò che è stato ricevuto nell'ordinazione possa essere esercitato senza il consenso del Papa e contro la sua volontà, poiché l'ordinazione è ricevuta al servizio del corpo di Cristo che è la Chiesa, guidata dal Papa e dai vescovi in comunione con lui, e l'esercizio della potestà epis­co­pale e sacerdotale deve avvenire “in communione hierarchica”. La Nota Explicativa Praevia ha indicato di non entrare nel merito delle questioni di validità o liceità laddove non avvenga il conferi­mento della giu­risdizione, il che solleva numerose questioni, in particolare per quanto riguarda le Chiese orientali separate. Nella Chiesa cattolica latina, la validità della confessione e della cresima dipende, nella maggior parte dei casi, oltre che dalla potestà d’ordine, anche dalla concessione di una facoltà (cfr. CIC cc. 882 e 966). Il Papa non ha mai scelto di subordinare la validità delle ordinazioni alla concessione di una facoltà, anche se sembra che sia stata presa in consi­derazione l'opzione di introdurre una condizione di validità, ad esempio per quanto riguarda le ordinazioni epis­co­pali senza mandato papale che hanno avuto luogo nella Cina comunista.

L'ordinazione è una condizione necessaria per la potestas?

Un'altra questione importante è emersa in seguito alla dottrina del Concilio Vaticano II e alla sua elaborazione nel periodo successivo.

Il Codice di diritto canonico del 1917 stabiliva che solo i chierici pote­vano ottenere il potere giu­risdizionale (CIC '17, c. 118). Tuttavia, erano chierici tutti coloro che ave­vano ricevuto la tonsura (CIC '17, cc. 108 §1; 111 §2). La tonsura era tuttavia un'istituzione ecclesiastica e un sacra­mentale, non un sacra­mento o un'istituzione divina (cfr. CIC '17, c. 108 §3). Il potere giu­risdizionale era quindi legato al clero, non a chi non aveva ricevuta la potestà d’ordine. Dopo il Concilio Vaticano II, tuttavia, fu stabilito che una persona diventava chierico ricevendo l'ordinazione diaconale (CIC '83, c. 266 §1). Il Codice di diritto canonico del 1983 precisa, inoltre, che i fedeli laici possono collaborare all'esercizio della potestà di governo secondo le norme del diritto (c. 129 §2).

Alla luce di questi sviluppi, tra teologi e canonisti è sorta una discussione sul significato della “collaborazione” di cui al c. 129 §2 e sulla possibilità che all'interno della Chiesa determinati compiti (di governo) possano essere affidati a persone che non hanno ricevuto il munus attraverso il sacra­mento dell’ordine e su quali basi ciò sarebbe possibile. Si tratta di poteri che di solito erano affidati a sacerdoti o addirittura a vescovi. I papi hanno aperto la possibilità che i laici siano giudici in un tribunale ecclesiastico e segretari di un Dicastero della Curia Romana, cariche che comportano la partecipazione al potere di governo della Chiesa.[9]

Si tratta di uno sviluppo errato che dovrebbe essere (in parte) revocato oppure tale sviluppo implica un progresso teologica­mente giustificato?

Per riassumere molto breve­mente la discussione su questo tema (pur trascurando probabil­mente varie sfumature): alcuni sostengono che il Concilio Vaticano II abbia sottolineato più che in passato il legame tra i compiti pas­to­rali e il ministero ordinato, tra l'altro parlando di “sacra potestas” (potere sacro, santo), un concetto che in LG 27 sembra essere radicato nell'ordinazione ricevuta. Altri, invece, indicano che occorre tenere conto della spiegazione della Nota Explicativa Praevia, allegata dal Papa alla Lumen Gentium come quadro di riferi­mento entro il quale deve essere compreso il testo della Lumen Gentium.[10] In essa viene proprio sottolineata la distinzione tra ordinazione e giu­risdizione. Inoltre, questi autori fanno riferi­mento a situazioni storiche in cui, tra l'altro, le badesse hanno esercitato poteri di governo epis­co­pali. Come già detto, i papi hanno preso alcune decisioni che consentono l'esercizio della giu­risdizione da parte dei laici: così i laici possono partecipare alla potestà giudiziaria e alla potestà esecutiva dei Dicasteri della Curia Romana. I laici possono quindi partecipare a compiti che comportano governo e autorità e, secondo le parole di Papa Francesco nel do­cu­mento che ha dato forma alla nuova organizzazione della Curia Romana, ciò deve avvenire.[11]

Tuttavia, continua il dibattito sulla misura in cui la potestas all'interno della Chiesa sia basata sui sacra­menti ricevuti e su quale ruolo giochi in questo contesto il conferi­mento della giu­risdizione. È possibile conferire un potere di governo che non abbia fon­damento nel sacra­mento dell’ordine, ma solo attraverso un atto giuridico (papale)? Secondo la Lumen Gentium, attraverso i sacra­menti si ricevono i tre munera. In particolare, in Lumen Gentium 21, dove si tratta dell’ordinazione epis­co­pale, viene indicato, come discusso in prece­denza, qualcosa di più sul significato e sul contenuto dei munera. Lumen Gentium e la Nota Explicativa Praevia chia­riscono che i munera ricevuti nel sacra­mento, senza il conferi­mento o il consenso dell'autorità ecclesiastica, non costituiscono una potestas (potestà) concreta e non sono «ad actum expedita» (pronti per l'esercizio). Tuttavia, ciò non risponde ancora alla domanda se la potestas possa essere ottenuta anche in altro modo che non sia il sacra­mento dell’ordine. In altre parole: i munera ricevuti con l'ordinazione sono finalizzati allo svolgi­mento di determinati compiti sacerdotali. Possono alcuni di questi compiti essere acquisiti anche per via non sacra­mentale, pura­mente attraverso il conferi­mento della giu­risdizione? E se sì: può ciò essere appropriato, se il Signore ha istituito un sacra­mento che abilita spiritual­mente a tali compiti? E se anche a questa domanda si risponde affermativa­mente, a quali condizioni e in quali circostanze ciò è possibile e appropriato? Tale questione si pone in particolare per quanto riguarda le facoltà che sembrano legate al ministero ordinato, al di là dell'amministrazione dei sacra­menti, come ad esempio per l'esercizio del ministero della predicazione, della potestà pas­to­rale (di governo) o giudiziaria. È indiscutibile che il ministro debba aver ricevuto il sacra­mento dell’ordine quando si tratta della celebrazione del sacrificio euca­ristico, della somministrazione della cresima, della confessione, dell'unzione degli infermi e delle sacre ordinazioni, ma è vero anche per quanto riguarda il potere pas­to­rale e la predicazione? Per quanto riguarda la predicazione, è chiaro che alcune forme di predicazione (in un servizio della parola) e di catechesi possono essere svolte dai laici (cfr. CIC, cc. 766. 776 e 780). Il cardinale Ghirlanda, consigliere di Papa Francesco, ritiene possibile che il Papa, in virtù del suo ministero petrino e della pienezza del suo potere di governo, deleghi tale potere ai laici.[12] Alla luce dell'ecclesiologia della Lumen Gentium, è evi­dente che l'esercizio di tali compiti debba avvenire in communio, ma in quali casi tale condizione è necessaria per la validità dell'atto? Sono possibili delle eccezioni? E in che misura tale communio è essenzial­mente sacra­mentale?

Alcuni autori cercano di rispon­dere a queste domande facendo riferi­mento ai carismi, i doni dello Spirito. È lo Spirito Santo che realizza la communio nella Chiesa. L'aspetto spirituale e quello strutturale sono distinti all'interno della Chiesa, ma non separabili (cfr. LG 8). I doni carismatici devono essere riconosciuti e inseriti nella vita della Chiesa. La Lumen Gentium richiede il riconosci­mento dei carismi e il loro esercizio ordinato (cfr. LG 12,2). Questi carismi donati dallo Spirito devono quindi essere in­te­grati nella vita della Chiesa al servizio dell'opera che lo stesso Spirito Santo compie nella e attraverso la Chiesa. Una separazione tra Chiesa carismatica e Chiesa gerarchica non è accettabile. Tuttavia, è possibile che un fedele non ordinato possieda, nel campo del potere di governo, un determinato carisma che sia riconosciuto e accettato dall'autorità ecclesiastica? Non vi è forse un motivo particolare per conce­dere tale partecipazione in base al riconosci­mento del carisma donato a un fedele? In un articolo pubblicato dai media vaticani, il cardinale Marc Ouellet sos­tiene che, sulla base del discerni­mento di determinati carismi, ai laici possano essere affidate posizioni di lea­dership all'interno della Curia Romana, «inserite e garantite dalla giu­risdizione suprema del Papa nei confronti della Curia Romana».[13] Con ciò il cardinale indica che i laici nella Curia non esercitano i loro compiti (solo) in virtù del potere di governo delegato dal papa, ma che essi offrono un contributo (anche) grazie ai loro doni carismatici che sono stati riconosciuti dalla Chiesa come efficaci e utili per il rinnova­mento e lo sviluppo della Chiesa (cfr. LG 12, 2). Tuttavia, questa pro­posta solleva anche alcune domande e lascia molte questioni aperte. Ad esempio, non è ancora chiaro quali funzioni siano collegate, e in che misura, al potere di governo affidato ai pastori della Chiesa, ma solleva soprattutto questioni importanti riguardo alla Chiesa che è una communio gerarchica e una communio dello Spirito e nello Spirito. Si cercano spesso possibilità, sug­gerite tra l'altro dal cardinale Ouellet, per dare più spazio alle donne nel governo della Chiesa, senza violare il suo ordine divino. Il tema dell'esercizio della potestà di governo nella Chiesa è stato trattato dal quinto gruppo di studio, istituito nell'ambito del Sinodo sulla sinodalità per discutere la partecipazione delle donne al governo della Chiesa. Il rapporto finale del gruppo di studio, elaborato all'interno del Dicastero per la Dottrina della Fede, esamina l'ori­gi­ne della potestà di governo nella Chiesa e la distinzione tra potestà d'ordine e giu­risdizione, senza optare per una specifica scuola teologica. Il do­cu­mento si inse­risce nella linea indicata dal cardinale Ouellet, secondo cui ai fedeli, in virtù del loro battesimo e carisma e della successiva determinazione da parte della gerarchia, possono competere un'autorità e una potestà di governo.[14] Il rapporto finale, sebbene elaborato all'interno del Dicastero per la Dottrina della Fede, non ha l'approvazione papale e non è un do­cu­mento ecclesiale, bensì un contributo al dia­logo in corso su questo tema.

È evi­dente a tutti che si tratta di questioni importanti e pratiche. Il Concilio Vaticano II ha esortato ad affidare con fiducia incarichi ai laici (PO 9). Ma quali incarichi? La Lumen Gentium 32, 4 afferma che i laici hanno «per fra­telli coloro che, posti nel sacxro ministero, insegnando, santificando e reggendo con l’autorità di Cristo la famiglia di Dio, la pascono...». Esiste quindi una forma di insegna­mento, santificazione e governo che appar­tiene al ministero ordinato. È compatibile con l'ecclesiologia cattolica che i laici, ad esempio, guidino una parrocchia, una diocesi o la Curia romana? Tale guida sembra stretta­mente legata al potere pas­to­rale che un presbitero esercita (anche) in virtù della sua ordinazione. È appropriato che i laici predichino, se tale predicazione è stretta­mente legata all'Euca­ristia e ai sacra­menti? I vescovi tedeschi hanno recente­mente chiesto nuova­mente il permesso di consentire ai laici di predicare durante la celebrazione euca­ristica; finora tale predicazione è stata limitata alle introduzioni alle letture e alla testimonianza, mentre l'omelia è tenuta dal ministro ordinato. I laici possono esercitare autonoma­mente il potere giudiziario all'interno della Chiesa? In questo campo, il legame con l’ordinazione è meno ovvio e sono già state aperte alcune possibilità. Il potere pas­to­rale quasi epis­co­pale esercitato da alcune badesse nel Medioevo era un abuso o un'opzione legittima? E cosa dire del potere che laici influenti hanno esercitato per molti secoli sulla vita ecclesiale, come nel caso delle nomine dei vescovi da parte di un sovrano? L'esercizio dell'autorità papale da parte di un diacono eletto papa prima della sua ordinazione epis­co­pale era un abuso o una possibilità?[15] Rimangono quindi molti interrogativi.

È attraverso la loro communio con il papa che i vescovi, nell'esercizio del loro ministero dell’annuncio, sono testimoni della verità divina e cattolica. Questa communio si manifesta chiara­mente in un Concilio ecumenico (cfr. LG 25). Il collegio epis­co­pale, insieme al papa e in unità con lui, possiede il potere supremo e pieno sulla Chiesa universale (cfr. LG 22, 2). La col­le­gialità dei vescovi ha un fon­damento sacra­mentale nell'ordinazione epis­co­pale.[16] Anche il ministero di Pietro, esercitato per diritto divino dal vescovo di Roma, ha il suo fon­damento nell'ordinazione epis­co­pale (cfr. 332 §1). La col­le­gialità (col­le­gialitas effectiva) è presente quando il collegio dei vescovi esercita il proprio potere in un concilio ecumenico o quando, sparso per il mondo, è chiamato dal papa, capo del collegio, a un atto col­le­giale (potestas col­le­gialis, LG 22,3).[17]

In definitiva, munus e potestas, sacra­mento e giu­risdizione sono quindi collegati secondo il disegno di Dio. Il sacra­mento dell’ordine è stato istituito da Cristo con uno scopo preciso e già in epoca apostolica vediamo che i presbiteri e gli episkopoi sono incaricati della guida della comunità. I sacra­menti sono stati istituiti da Cristo e affidati alla Chiesa. Ciò confe­risce alla Chiesa un certo margine di manovra per l'interpretazione e la configurazione del ministero ordinato, ma sempre in conformità con l'istituzione e l'intenzione di Gesù Cristo. Per quanto riguarda l'esatto rapporto tra munus e potestas e l'esercizio in particolare del potere di governo nella Chiesa, sarà quindi necessario proseguire l'approfondi­mento teologico e canonico.
Il Concilio Vaticano II ha affermato che ai laici è proprio e particolare il «carattere secolare» (LG 31). Non è quindi auspicabile che si verifichi una clericalizzazione del laicato. Gli istituti religiosi e gli altri istituti e associazioni riconosciuti dalla Chiesa possiedono un proprio carisma riconosciuto dalla Chiesa. E per volontà di Gesù Cristo, il sacerdozio ha un proprio compito e una propria essenza. Questo carattere proprio del sacerdozio e i compiti ad esso connessi dovranno essere sempre più messi in luce, in fedeltà all’istituzione di Cristo e al magistero della Chiesa, se si vuole consentire ai laici, donne e uomini, di partecipare maggior­mente al potere di governo all’interno della Chiesa.

Haar­lem, il 21 marzo 2026

+Johannes W.M. Hendriks
Vescovo di Haar­lem-Am­ster­dam

 



[1] CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Litterae Communionis notio, 28 maggio 1992, n. 3 in: AAS 85(1993), pp. 838-850.

[2] CIC, can. 1387 - Episcopus qui sine pontificio mandato aliquem consecrat in Episcopum, itemque qui ab eo consecrationem recipit, in excommunicationem latae sen­tentiae Sedi Apostolicae reservatam incurrunt.

[3] Si veda a questo proposito L. SCHICK, “Die Tria-Munera in den Schriften George Phillips und in den Doku­menten des II. Vatika­nischen Konzils - Ein Vergleich -”, in: Oesterreichisches Archiv für Kirchen­recht 32 (1981), pp. 59-78, in particolare pp. 62-65.69.77.

[4] “Episcopus, plenitudine sacra­menti Ordinis insignitus...”, LG 26.

[5] G. VAN NOORT, J.P. VERHAAR, Tractatus de sacra­mentis II (Paul Brand, Hilversum, 1930), nn. 210-213, pp. 140-143; J. BEYER, De diaconatu animadversiones, in: Periodica 69 (1980), pp. 441-460; IDEM, Nature et position du Sacerdoce, in: Nouvelle Revue Théologique 78(1954), pp. 356-373. 469-480.

[6] Si veda a questo proposito: G. GHIRLANDA, “Hierarchica communio”. Significato della formula nella “Lumen Gentium”, Analecta Gregoriana, vol. 216 (Roma, Università Gregoriana Editrice, 1980). Ad esempio, pp. 2-3 e passim.

[7] Nota Explicativa Praevia, n. 2 e N.B. Nel N.B. la Nota precisa che le questioni relative alla validità o alla liceità dell'esercizio del munus (in particolare nelle Chiese orientali separate) non vengono prese in consi­derazione.

[8] “La costituzione Lumen Gentium sulla Chiesa enuncia al capitolo III, n° 21, che il potere di giu­risdizione è conferito dalla ordinazione epis­co­pale contemporanea­mente al potere d’ordine. Il decreto Christus Dominus, sull'ufficio pas­to­rale dei vescovi nella Chiesa, enuncia il medesimo principio nel suo Preambolo al n° 3. Tale affermazione è ripresa dal Codice di Diritto Canonico del 1983, al canone 375 § 2. Ora, nella Chiesa, la ricezione del potere epis­co­pale di giu­risdizione dipende per diritto divino dalla volontà del Papa, e lo scisma si definisce precisa­mente come l’atto di colui che si arroga una giu­risdizione in modo autonomo e senza tenere conto della volontà del Papa. È per questo motivo che, secondo tali do­cu­menti, una ordinazione epis­co­pale compiuta contro la volontà del Papa sarebbe necessaria­mente un atto scismatico. Questa argo­mentazione, che vorrebbe con­clu­dere che le future consacrazioni epis­co­pali in seno alla Fraternità sarebbero scismatiche, riposa intera­mente sul postulato del Concilio Vaticano II, secondo cui la ordinazione epis­co­pale conferirebbe contemporanea­mente il potere d’ordine e quello di giu­risdizione. Ora, secondo il parere di pastori e teologi la cui autorità era riconosciuta al tempo del Concilio Vaticano II, questo postulato non è tradizionale ed è privo di fon­damento solido” , in: https://fsspx.it/it/news/ordine-e-giu­risdizione-inconsistenza-dellaccusa-di-scisma-57305.

[9] Su questo tema è stato pubblicato molto. Si veda ad esempio M. BLANCO, La mujer en la Iglesia, in: Ius Canonicum 60 (2020), pp. 1-45; J. HUELS, “The power of governance and its exercise by lay persons: a juridical approach”, in: Studia canonica 35 (2001), pp. 59-96.

[10] “Superiore dein Auctoritate communicatur Patribus nota explicativa praevia ad Modos circa caput tertium Schematis de Ecclesia, ad cuius notae mentem atque sen­tentiam explicari et intelligi debet doctrina in eodem capite tertio exposita”, Notificationes che precede la Nota Explicativa Praevia.

[11] P. Fran­cis­cus Praedicate Evangelium, 19 marzo 2022, n. 10 « ...renovatio complectatur oportet laicarum laicorumque participationem, qui munera quoque gerant regiminis et auctoritatis », in : https://www.vatican.va/con­tent/francesco/la/apost_constitutions/do­cu­ments/20220319-costituzione-ap-praedicate-evangelium.html.

[12] GHIRLANDA, “L’ori­gi­ne e l’esercizio della potestà di governo dei vescovi. Una questione di 2000 anni”, in: Periodica 106 (2017), pp. 537-631.

[13] Sul ruolo dello Spirito Santo nella Chiesa e sui carismi: Card. M. OUELLET, Laici in posizioni di autorità nella Curia, Vatican News, 16 febbraio 2026, https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2026-02/ouellet-laici-autorita-curia-romana-concessione-progresso.html. Il cardinale ha pubblicato queste riflessioni anche altrove.

[14] GRUPPI DI STUDIO n. 5 su questioni rile­vanti della Relazione di Sintesi della Prima Sessione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi. Rapporto finale La partecipazione delle donne alla vita e alla guida della chiesa (marzo 2026). Appendix V.

[15] Su questo tema esiste una vasta letteratura. A questo proposito ci limitiamo a rimandare all'articolo del cardinale G. GHIRLANDA che riassume la discussione soprattutto in relazione al potere di governo: «L'ori­gi­ne e l'esercizio della potestà di governo dei vescovi. Una questione di 2000 anni”, in: Periodica 106 (2017), pp. 537-631. La visione del cardinale non è certa­mente condivisa da tutti (la sua visione è caratte­ristica della scuola della Pontificia Università Gregoriana e di alcune altre correnti all'interno della canonistica), ma in questo caso riflette diversi punti di vista. Era l'esperto che assisteva Papa Francesco nelle questioni canoniche.

[16] Relatio finalis, cit. IIC4, EV n. 1803.

[17] Relatio finalis IIC 4 e 5, EV nn.1803-1805.

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